Statuto

STATUTO
ASSOCIAZIONE DEI PERITI E DEGLI ESPERTI DELLA TOSCANA – ISTITUTO PER LA TUTELA E LA QUALITA’ DELLA CONSULENZA DI TIPO GIUDIZIARIO

 Art. 1 Denominazione

E’ costituita l’associazione professionale denominata “ASSOCIAZIONE DEI PERITI E DEGLI ESPERTI DELLA TOSCANA – ISTITUTO PER LA TUTELA E LA QUALITA’ DELLA CONSULENZA DI TIPO GIUDIZIARIO” che in breve puo’ essere anche denominata come APE TOSCANA. Le rappresentanze provinciali dell’associazione potranno qualificarsi all’esterno come Associazione Periti Esperti di (..luogo) rappresentanza della Associazione dei Periti e degli Esperti della Toscana.

Art. 2 Sede

La sede dell’associazione regionale è in Scandicci (FI), Via Pisana 200/AB, che è anche sede Provinciale di Firenze.

Vengono contestualmente costituite le sedi provinciali di Massa, Via Benedetto Croce n° 7 e di Pistoia (PT), Via Bartolomeo Sestini n° 31/A che sono pertanto competenti solo per le Provincie in cui operano, secondo le linee di indirizzo regionali e per rappresentanza locale della sede regionale rinviando per tutto il resto alla sede Regionale.

Art. 3 Principi, scopi e finalita’

L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha finalita’ di lucro.

L’Associazione ha lo scopo di:

a) contribuire alla tutela degli interessi professionali, morali ed economici degli iscritti anche attraverso la collaborazione esterna di professionisti qualificati nel settore legale, assicurativo e del credito;

b) promuovere la qualificazione e l’aggiornamento tecnico-professionale dei consulenti attraverso il confronto, lo scambio di conoscenze e pratiche con altre esperienze esistenti nelle sedi dei Tribunali operanti in Toscana e con riferimento alle esperienze e best practice correnti in Italia, convegni, corsi e ogni altra iniziativa utile alla formazione;

c) diffondere informazioni corrette sull’evoluzione della consulenza nei diversi settori della vita sociale;

d) promuovere l’inserimento dei giovani tirocinanti e praticanti nella categoria, anche attraverso l’organizzazione unitaria per settori di forme diverse di didattica professionale;

e) collaborare con Organismi pubblici o privati operanti nel campo della consulenza, della conciliazione e dell’arbitrato;

f) favorire la conciliazione nelle controversie tra fruitori del servizio e operatori;

g) promuovere tutte le iniziative atte al raggiungimento dei fini sopraelencati, compresa la creazione di un sistema articolato di servizi diretto alla valorizzazione e al perfezionamento dell’attivita’ svolta dal consulente. L’Associazione potra’ svolgere inoltre qualunque attivita’ connessa o affine a quelle sopraindicate, nonche’ compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nel rispetto della natura non commerciale dell’ente.

L’Associazione puo’ partecipare o collaborare con organizzazioni pubbliche o private, che si prefiggono uno o piu’ degli scopi di cui al presente articolo.

Art. 4 Soci

L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L’accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio direttivo che decide in modo  insindacabile, salvo giustificato ricorso al collegio dei probiviri.

Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta.

L’appartenenza all’associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e comporta l’obbligo di versare una quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo Regionale.

La qualifica di socio si puo’ perdere per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare;

b) per delibera dell’Assemblea dei soci a seguito di accertati motivi di incompatibilita’ o per aver violato le norme dello statuto o per altri motivi che comportino indegnita’. Tra i gravi motivi che possono comportare l’ammonimento, la sospensione e, nei casi piu’ gravi, la perdita della qualifica di socio, viene considerato il protratto mancato aggiornamento professionale dello stesso;

c) per ritardato pagamento dei contributi dell’anno in corso entro il mese di Marzo.

Lo Statuto garantisce il  rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali.

Possono aderire alla Associazione le persone fisiche di specchiata moralita’, aventi titolo idoneo all’esercizio della attivita’ professionale della consulenza in ambito forense, iscritte in albi di Ordini e Collegi professionali della Toscana e di associazioni professionali riconosciute come enti privati per attivita’ non regolate da ordinamenti professionali, e previa dimostrazione di idoneita’ e rispondenza ai requisiti professionali richiesti  ed accertati secondo le modalita’ ritenute piu’ consone dal Consiglio Direttivo Regionale previa approvazione di apposito regolamento dall’Assemblea degli Associati da adottarsi entro novanta giorni dalla data di costituzione dell’associazione.

In ogni caso la domanda di ammissione a socio ordinario deve essere presentata in forma scritta e motivata al Presidente, il quale si fara’ carico di comunicare al richiedente i requisiti quali: il titolo di studio, il curriculum vitae, la presentazione di almeno tre soci ovvero i motivi per cui si chiede di prescinderne, il proprio rapporto con il mondo della consulenza tecnica in ambito giudiziale e stragiudiziale e le eventuali pubblicazioni e/o relazioni svolte sull’argomento, l’approvazione del codice deontologico e la frequentazione ad eventi formativi e partecipativi, la partecipazione o meno ad altre associazioni analoghe, il rispetto dello statuto e delle altre direttive individuate dalla stessa Associazione con idonei atti. Una volta raccolti i requisiti, il Presidente li sottopone alla valutazione ed all’approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Possono altresi’ aderire alla Associazione le persone giuridiche i cui membri abbiano i requisiti di cui sopra e nel rispetto dell’ordinamento professionale a cui i membri che la compongono appartengono.

La domanda di adesione, corredata dai titoli e dal curriculum professionale, va indirizzata al Consiglio Direttivo Regionale. Il Consiglio Direttivo Regionale, o suoi delegati, possono chiedere eventuali nuove informazioni od un colloquio. La domanda è definitivamente accettata dopo il parere favorevole del Consiglio Direttivo. I dati acquisiti sono segreti, essi potranno essere resi noti a terzi solo su richiesta scritta del socio.

Agli effetti del presente statuto, si considera “Consulente” quella persona, fisica o giuridica, che, in quanto dotata di competenza ed esperienza in una attivita’ tecnica o economica o di altra natura, è in grado di formulare una risposta motivata e adeguatamente documentata ad un quesito proposto da un soggetto individuale o collettivo, pubblico o privato, in forza di un rapporto qualificato.

L’attivita’ di consulenza non comporta alcun valore aggiunto all’oggetto del quesito, avendo unicamente lo scopo di metterne in evidenza uno o piu’ aspetti gia’ presenti.

L’esercizio dei diritti sociali spetta agli iscritti in regola con i versamenti dei contributi sociali. Ad ogni socio è riconosciuto il diritto di voto, di intervento e di rappresentanza nelle assemblee e di usufruire di ogni servizio reso disponibile dalla Associazione.

4.1 – DELLE CATEGORIE DI ASSOCIATI

1. Sono Associati Onorari coloro che, raggiunte posizioni di indiscusso prestigio nel campo associativo, legislativo, accademico e professionale in materia civile, penale, amministrativa, fiscale e tributaria, accettino di far parte dell’Associazione su invito del Consiglio Direttivo, riconoscendo all’associazione il ruolo fondamentale di divulgazione scientifica e culturale dei temi legati alla consulenza in ambito giudiziale o che abbiano contribuito anche indirettamente alle finalita’ statutarie. I soci onorari non sono tenuti al pagamento delle quote, non possono ricoprire cariche elettive associative ma possono partecipare attivamente come elettori. I Soci Onorari sono qualificati tali dall’assemblea dei soci, su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo Regionale;

2. Sono Associati Ordinari coloro che:

a) siano in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dall’art. 4 del presente statuto;

b) abbiano presentato domanda di ammissione all’Associazione e la stessa sia stata favorevolmente accolta dal Consiglio Direttivo Regionale.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, è possibile presentare ricorso motivato al Collegio dei Probiviri.

3. Sono soci Fondatori coloro i quali hanno costituito l’associazione con sottoscrizione del presente statuto. I soci Fondatori in via transitoria sono tenuti a contribuire e provvedono alle spese di costituzione e di prima organizzazione dell’associazione fino alla prima assemblea ordinaria degli associati da tenersi entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione. Ai soci fondatori è riservato il diritto di esigere il rimborso delle spese sostenute per la nascita dell’Associazione. Ai soci fondatori, spettano le stesse prerogative e attribuzioni dei soci ordinari, ed hanno inoltre, in caso in cui non siano eletti tra i membri del consiglio direttivo, il diritto di partecipare come uditori ed eventualmente esporre le loro opinioni, pur senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale.

Fermo quanto sopra stabilito, tutti i soci hanno eguali diritti e doveri e possono pertanto partecipare all’elettorato tanto attivo che passivo.

4.2 – DEI DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli Associati sono tenuti a conformarsi allo Statuto ed alle deliberazioni degli Organi dell’Associazione.

2. Tutti gli associati nello svolgimento della loro professione sono tenuti a comportarsi con la massima perizia, correttezza ed onesta’ ed osservare scrupolosamente tutti i dettami della deontologia professionale, nonche’ una condotta corretta ed irreprensibile.

3. E’ dovere di tutti gli associati:

a) versare all’Associazione, entro il termine stabilito e comunque entro quello fissato dal Consiglio Direttivo Regionale, la quota di iscrizione annuale, secondo l’importo determinato dal Consiglio Direttivo entro il mese di gennaio di ogni anno;

b) partecipare con assiduita’ all’attivita’ associativa;

c) frequentare corsi o seminari di aggiornamento professionale, al fine di raggiungere il numero minimo di crediti formativi stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo Regionale;

d) rispettare il segreto professionale su tutti gli atti o fatti riguardanti le attivita’ e gli interessi dei clienti e dei consumatori e fruitori dei loro  servizi;

e) rispettare il Codice Deontologico predisposto dal Consiglio Direttivo Regionale ed approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Associati entro novanta giorni dalla data di costituzione dell’associazione;

f) provvedere a dotarsi di adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali di studio;

g) promuovere e divulgare gli ideali dell’associazione.

4. I doveri professionali degli associati sono piu’ particolarmente specificati e regolamentati nel Codice Deontologico;

5. L’adesione all’Associazione ha durata annuale coincidente con l’esercizio sociale e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata alla sede legale. Detta dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso se fatta almeno tre mesi prima.

Art. 5 Organi dell’associazione

Organi dell’associazione sono:

– l’Assemblea dei soci;

– il Consiglio direttivo Regionale;

– il Presidente;

– il Segretario;

– il Tesoriere;

– la commissione delle specializzazioni;

– il Revisore dei conti;

– il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli organi dell’Associazione, esclusa l’Assemblea dei soci, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Per il corretto funzionamento dell’associazione il primo Consiglio Direttivo Regionale eletto durera’ in carica due mandati consecutivi (otto anni); sono membri di diritto del Direttivo Regionale i responsabili eletti dalle singole sedi provinciali che entrera’ a far parte del Consiglio Direttivo Regionale entro 60 giorni dalla sua nomina.

5.1 Assemblea dei soci

Hanno diritto di partecipare all’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci purche’ in regola con le quote sociali dell’anno in corso.

Ogni socio è titolare di un voto.

L’assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 Aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo nonche’ per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L’assemblea puo’ essere convocata, inoltre, tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del consiglio direttivo regionale o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante invio di lettera semplice indirizzata a tutti i soci e con affissione nella sede sociale: l’avviso dovra’ specificare gli argomenti all’ordine del giorno.

E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto: non sono ammesse piu’ di tre deleghe per ogni rappresentante.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, da un Vice Presidente o da un socio espressamente delegato dal Presidente.

L’assemblea è validamente costituita con la presenza della meta’ piu’ uno dei soci, in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, comunque non inferiore a cinque; la seconda convocazione deve avvenire dopo almeno 24 (ventiquattro) ore e non oltre 10 giorni dalla data fissata per la prima convocazione; le deliberazioni sono adottate con la maggioranza semplice dei presenti.

Per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorrono i quorum di cui all’art. 21 del codice civile.

I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti in apposito registro, anche in forma telematica, dal segretario e in sua assenza dal Vice segretario o un socio designato dal presidente.

All’assemblea spettano le seguenti prerogative:

– approvare il Programma di lavoro dell’Associazione;

– discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo regionale;

– eleggere il presidente e i membri del consiglio direttivo regionale, i membri dei collegio dei probiviri, il revisore dei conti, approvare la nomina dei soci onorari proposti dal Presidente;

– fissare, su proposta del consiglio direttivo regionale, le quote di ammissione ed i contributi associativi annuali, nonche’ la penale per i ritardati pagamenti;

– deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo regionale e dal collegio dei probiviri;

– deliberare sullo scioglimento dell’associazione;

– deliberare sulle modifiche dello statuto;

– deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione;

– deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo regionale o dal collegio dei probiviri.

5.2 Consiglio direttivo regionale

Il consiglio direttivo regionale ha il compito di:

– deliberare sulle questioni riguardanti l’attivita’ dell’associazione per l’attuazione delle sue finalita’ e secondo le direttive dell’assemblea;

– predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;

– deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;

– procedere all’inizio di ogni anno sociale, e comunque ogni volta ne ravvisi la necessita’,  alla revisione dell’elenco dei soci;

– deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;

– nominare il segretario e il tesoriere, il presidente della commissione specializzazioni che sono anche diretti collaboratori del Presidente ed allo stesso riferiscono e ne seguono le indicazioni direttive per il migliore conseguimento delle finalità statutarie e gestionali dell’associazione.

Il consiglio direttivo è formato dal  presidente e dai membri nominati dall’assemblea ordinaria scelti tra i soci fino ad un numero massimo di 12 (dodici), di cui 10 (dieci) provenienti uno per ogni provincia presente, 2 (due) membri nominati tra soci fondatori o soci esperti che hanno ricoperto in precedenza la carica e le funzioni di Presidente o Vice Presidente, tesoriere o responsabile di una delegazione Provinciale. Fino alla costituzione di sedi Provinciali  in tutte le provincie della Toscana potranno essere eletti i consiglieri fino al numero massimo stabilito anche se della stessa provincia. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni (salvo il primo dalla fondazione che durera’ in carica otto anni) e comunque sino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo della cariche sociali. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi consiglieri e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza degli intervenuti. Sono presiedute dal presidente o, in sua assenza da un vicepresidente. Delle sedute e delle deliberazioni del consiglio viene redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, ed in loro assenza dal vicepresidente e vice-segretario in apposito registro che potra’ essere tenuto anche in via informatica.

5.3 Presidente

Il Presidente dirige l’associazione ne ha la legale rappresentanza, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il presidente ha la responsabilita’ generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo. Il Presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica quattro anni (salvo per il primo mandato dalla costituzione dell’associazione di otto anni) e comunque sino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente puo’ nominare fino a due vice presidenti con delega per materie e funzioni scelti tra i componenti del consiglio direttivo. Il Presidente puo’ nominare un vice segretario (scelto tra i consiglieri) e un vice tesoriere se questi ne facciano richiesta o l’esigenze oggettive dell’associazione ne indichino la necessita’.

In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di morte del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal primo Vice-Presidente vicario fino a quando l’Assemblea non avra’ provveduto ad eleggere  il nuovo Presidente.

Ai fini della partecipazione dell’Associazione alla Commissione regionale di cui all’art. 3 della Legge regionale n. 73/08, il Presidente è autorizzato a sottoscrivere l’impegno dell’Associazione all’adozione degli atti previsti dalla Legge Regionale n. 73/08 art. 5 comma n. 2.

5.4 Il segretario

Il Segretario, scelto tra i consiglieri, è colui che conserva i registri e verbalizza le riunioni e le Deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo Regionale.

Prepara e firma secondo necessita’ la corrispondenza ordinaria, mantiene i contatti della Presidenza con i membri del Consiglio, informa il Consiglio Direttivo e, quando se ne ravvisi l’opportunita’, gli uffici e Sedi provinciali, nonche’ i singoli associati, degli atti dell’Associazione.

Organizza, coordina e controlla le votazioni per l’elezione degli organi associativi.

Garantisce e provvede alla corrispondenza sia ordinaria che telematica,  sia tra associati che terzi enti e istituzioni, compresa la APE Nazionale; su semplice incarico del Presidente può rappresentare l’associazione in incontri e riunioni o dibattiti tra associati, con terzi enti e istituzioni, aventi ad oggetto l’organizzazione associativa di programmi formativi, di incontri, dibattiti e ogni forma culturale legata al mantenimento della formazione costante degli associati.

Il Segretario compie tutte le attivita’ esecutive inerenti la sua carica con particolare riferimento alla attivita’ di aggiornamento tecnico-normativo degli associati, per la quale operera’ di concerto col Presidente della Commissione delle Specializzazioni.

In caso d’assenza o d’impedimento è sostituito dal vice segretario o altro Consigliere designato dal Presidente.

5.5 Il Tesoriere

Il Tesoriere, scelto tra i consiglieri, svolge le seguenti funzioni:

effettua riscossioni e pagamenti di carattere ordinario rilasciando o pretendendo ricevute pienamente liberatorie;

promuove ed attua le iniziative del Consiglio Direttivo necessarie alla vita economica dell’Associazione, redige e pubblica preventivi e consuntivi relativi alla gestione economica amministrativa, effettua tramite il Presidente che ha la legale rappresentanza, prelevamenti e versamenti da e su conti correnti bancari o postali, conserva i registri contabili.

Su semplice incarico del Presidente puo’ rappresentare l’associazione in incontri e riunioni o dibattiti tra associati aventi ad oggetto organizzazione, previsione e rendicontazione di impegni economici finalizzati a specifici ambiti di interesse per la categoria e per l’associazione, nonche’ per detti fini, con terzi enti e istituzioni.

In caso di assenza od impedimento è sostituito dal Vice tesoriere ovvero dal Segretario o da persona nominata dal Presidente.

5.6 Revisore dei conti

Al revisore dei conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione. Egli deve redigere la sua relazione all’assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo e sentito il tesoriere. Il revisore dei conti è nominato dall’assemblea e dura in carica quattro anni: egli è rieleggibile e potra’ essere scelto anche fra persone estranee all’associazione avuto riguardo alla competenza professionale.

5.7 la commissione delle specializzazioni

Rappresenta i gruppi di soci fra loro affini per specializzazione tra le diverse competenze ed è composta da un Commissario per ciascun gruppo di specializzazioni.

I Commissari vengono nominati da ciascun gruppo di specializzazioni, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Commissario che si assenta ingiustificatamente per tre sedute successive decade automaticamente; il gruppo di specializzazioni interessato, con la guida del Presidente della Commissione, provvede alla sostituzione.

In caso di decadenza della maggioranza dei commissari, decade l’intero organo, che il Presidente della Commissione provvedera’ a far sostituire.

Ogni Commissario puo’ nominare non piu’ di cinque iscritti che insieme costituiscono il gruppo di specialita’.

La Commissione è presieduta dal rappresentante del Consiglio Direttivo incaricato  dal Presidente per i  rapporti con il predetto organo e nomina, al proprio interno, un Segretario.

La Commissione esercita le seguenti funzioni:

1) aggiorna gli elenchi ed i raggruppamenti delle specializzazioni;

2) la Commissione relaziona e illustra, periodicamente al Consiglio Direttivo e annualmente i problemi e le aspettative dei gruppi delle specializzazioni; le indicazioni approvate dall’Assemblea diventano vincolanti per il Consiglio Direttivo.

3) in caso di conflitto fra un socio e il suo committente, uno dei due o entrambi possono chiedere l’intervento della Commissione, la quale, esaminati il quesito, la consulenza e la parcella, esprimera’ un motivato giudizio di congruita’ che potra’ essere utilizzato dalle parti  per la composizione amichevole della controversia; il contributo predefinito per l’intervento della Commissione rimane a carico dei richiedenti.

4) La Commissione svolge quant’altro necessario ed opportuno per l’espletamento del mandato ricevuto, e puo’ tenere rapporti con le analoghe componenti di specialita’ professionale e specializzazione, dei singoli Collegi, Ordini e Associazioni professionali riconosciute della Toscana.

Il Presidente della commissione delle specializzazioni, su nomina del Presidente, rappresenta nel Consiglio Direttivo la Commissione delle Specializzazioni ed è membro del consiglio; questa ha, in particolare, il compito di raccogliere, documentare e corredare con osservazioni e proposte i problemi dei soci. Il Presidente della Commissione ha il compito di illustrare al Consiglio Direttivo i documenti predisposti dalla Commissione delle Specializzazioni e di proporre i criteri risolutivi dei problemi evidenziati. Per la definizione delle attivita’ di aggiornamento e qualificazione, opera di concerto col Segretario.

5.8 Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea degli Associati, dei quali uno tra gli Associati Ordinari e, per garantire la massima terzieta’, due tra persone non associate scelte su proposta del Presidente tra due  terne composte da persone particolarmente qualificate in funzioni giuridiche (Avvocati, giuristi, esperti del settore giuridico a qualunque titolo). Il Collegio dei Probiviri è in carica con le stesse modalità del consiglio Direttivo e nomina fra i suoi componenti il proprio Presidente, nella prima riunione.

2. E’ rimessa al collegio dei Probiviri la deliberazione sui provvedimenti disciplinari e cautelari da comminare agli Associati e sui ricorsi presentati per mancato accoglimento della domanda di ammissione all’Associazione.

3. Il Collegio dei Probiviri deve iniziare il Procedimento relativo alla comminazione dei provvedimenti disciplinari o cautelari su delibera del consiglio Direttivo ovvero su istanza scritta, motivata e debitamente firmata, di uno o piu’ Associati Onorari o di almeno cinque associati Ordinari o Fondatori. L’istanza deve essere indirizzata al Presidente del collegio dei Probiviri.

4. L’avvio del procedimento di comminazione di provvedimenti disciplinari o cautelari, avra’ inizio dopo l’avvenuta comunicazione all’Associato, nei confronti del quale è stata avanzata la richiesta, di tutti gli addebiti a lui contestati. Sia l’associato che coloro che hanno avanzato la richiesta di provvedimento, possono presentare le proprie motivazioni o deduzioni nel corso dell’iter procedurale, sia verbalmente che per iscritto.

5. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri vengono prese a maggioranza. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.

6. Il provvedimento della sospensione cautelare comporta automaticamente la sospensione dell’Associato dall’esercizio delle cariche associative eventualmente ricoperte.

7. E’ facolta’ del Collegio dei Probiviri revocare la sospensione cautelare, nel caso siano venute a cessare le motivazioni che hanno portato alla sua comminazione. L’annullamento della sospensione cautelare, comporta automaticamente il reintegro dell’Associato in tutte le cariche negli organismi dell’Associazione.

8. Nessun componente del collegio dei Probiviri puo’ partecipare alla discussione e decisione di un provvedimento disciplinare o cautelare promosso nei suoi confronti o nel caso via sia fondato motivo che egli possa partecipare a tutti i momenti della procedura con la necessaria serenita’ e equanimita’.

9. Qualora per effetto del comma precedente, venga a mancare il numero legale del collegio dei Probiviri, il Presidente nominera’ un supplente fino alla scadenza del mandato.

10. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti il Collegio dei Probiviri nel periodo intercorrente fra la data della loro decadenza dalla carica e la data dell’Assemblea degli Associati competente a deliberare la nomina dei nuovi componenti.

Art. 6  Patrimonio e Entrate dell’associazione

Il patrimonio è costituito:

– da beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione;

– da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;

– da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Le entrate dell’associazione sono costituite: a) dalla quota di iscrizione da versare all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria; b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo; c) da eventuali contributi straordinari deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative; d) da versamenti volontari degli associati; e) da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali come a titolo esemplificativo le elargizioni dei soci o di terzi sostenitori.

I contributi ordinari devono essere pagati anticipatamente in un’unica soluzione entro il mese di Marzo di ciascun anno. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 7 Programma di attivita’

Il programma di attivita’ della Associazione è approvato autonomamente dall’assemblea dell’Associazione nel rispetto e in sinergia con il  programma della APE nazionale di cui, peraltro, realizza in proprio o in sinergia,  in Toscana le iniziative nazionali che si svolgono nell’ambito del territorio regionale.

Art. 8 Esercizi sociali

L’esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio termina il 31 dicembre 2011.

Art. 9  Rapporto con la sede Nazionale dell’APE Associazione dei periti e degli esperti

Il rapporto con l’Associazione Nazionale è disciplinato dallo Statuto e relativo regolamento di attuazione della stessa per quanto non in contrasto col presente statuto, eventualmente integrato da apposito regolamento sottoscritto dal Presidente, previa approvazione del Consiglio Direttivo regionale.

Art. 10 Scioglimento e liquidazione

L’associazione puo’ essere sciolta solo dall’assemblea dei soci, con la maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati in regola con i pagamenti delle quote associative. In caso di scioglimento l’assemblea designera’ uno o piu’ liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sara’ devoluto ad altre associazioni con finalita’ analoghe o ai fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 L. 662/1996 e salvo diversa destinazione stabilita dalla legge.

Art. 11 Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile vigenti in materia.